Il contratto di agenzia, che, in Spagna, viene disciplinato dalla Ley 12/1992, presenta dei profili di interesse significativi, soprattutto se si considerano le differenze, seppur lievi, con la normativa italiana.
Dopo un’analisi approfondita di entrambe le discipline, sarà opportuno focalizzare l’attenzione sull’applicazione pratica che agenti ed imprese, in Italia e in Spagna, hanno conferito all’istituto e sulle eventuali trasformazioni che i contratti abbiano subito: è possibile infatti che in sede giudiziale un rapporto di agenzia venga riconvertito in un rapporto lavorativo vero e proprio, con la conseguenza che il rapporto stesso viene sottoposto ad un regime giuridico piú garantista nei confronti dell’agente.
- La disciplina del contratto di agenzia
Mediante un contratto di agenzia una persona física o giuridica si obbliga, a fronte di una remunerazione, nei confronti di un’altra, in maniera continuativa o stabile, a promuovere atti e operazioni commerciali per suo conto, o a promuoverli e concluderli in suo nome e per suo conto, in qualitá di intermediario indipendente, senza assumere, salvo patto contrario, il rischio di tali operazioni.
Per tale tipo di contratto non è richiesta, a differenza del sistema normativo italiano, una forma particolare, fermo restando che la legge dichiara che ciascuna delle parti può, in qualunque momento, richiedere all’altra la formalizzazione per iscritto. È bene precisare che alcune clausole, di cui si dirà in seguito, necessitano la forma scritta.
A seguito della conclusione del contratto l’agente sarà obbligato nei confronti del preponente a tutelare i suoi interessi e ad agire con lealtà e buona fede; in particolare dovrà occuparsi della promozione e della conclusione degli atti e delle operazioni affidategli con la diligenza di un buon commerciante e trasmettere al preponente tutte le informazioni rilevanti. In secondo luogo, l’agente dovrà agire secondo le istruzioni impartite dal preponente, salvo i casi in cui ciò possa compromettere la sua indipendenza. Qualora venga espressamente previsto, l’agente può anche essere obbligato a rispondere senza limiti dell’insolvenza dei clienti, purché gli venga riconosciuta una provvigione aggiuntiva; quest’ultima clausola (c.d. clausola dello star del credere) non è ammissibile nell’ordinamento italiano, salvo che abbia ad oggetto specifici affari predeterminati, con il riconoscimento di un corrispettivo in capo all’agente, senza permettere che la garanzia da questi prestata non superi la provvigione che avrebbe diritto di percepire per quello stesso affare.
Con riferimento alle obbligazioni del preponente, il quale, allo stesso modo, dovrà agire con lealtà e buona fede, figura la messa a disposizione dell’agente degli strumenti necessari al corretto esercizio della sua attività professionale. Sarà obbligato, peraltro, a trasmettere le informazioni rilevanti sul contratto e avvertire l’agente quando preveda che il volume degli affari risulti sensibilmente inferiore a quanto atteso. Il preponente dovrà, altresì, comunicare all’agente l’accettazione o il rifiuto dell’operazione, nonché se la sua esecuzione avvenga in modo totale o parziale. Infine, il preponente sarà obbligato a versare la remunerazione pattuita.
È importante precisare che l’agente, salvo patto contrario, può agire per conto di più preponenti, fermo restando che necessiterà il consenso di quel preponente che svolga un’attività con beni o servizi che siano concorrenti o che abbiano natura simile; in Italia, invece, vige un diritto di esclusiva, in base al quale l’agente non puó assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari con più imprese in concorrenza tra loro, né può, specularmente, il preponente avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. Peraltro, in Spagna, è possibile introdurre, una volta scaduto il contratto, una clausola di non concorrenza non superiore a uno o due anni, a seconda che la durata sia inferiore o superiore a due anni; in Italia, invece, tale clausola non può eccedere i due anni e la sua accettazione comporta la corresponsione all’agente di un’indennità di natura non provvigionale, che si determina secondo quanto stabilito dall’art. 1751-bis del Codice Civile. A dire il vero, una retribuzione in tal senso, pur non prevista espressamente dalla legge, è stata riconosciuta in Spagna grazie a numerose pronunce giurisprudenziali.
La provvigione dell’agente può consistere in una quantità fissa, in una commissione per ogni atto o operazione effettuati o in una loro combinazione. L’ordinamento italiano, a sua volta, nulla prevede a proposito della possibilità di retribuire l’agente con una provvigione a quantità fissa ed anzi la giurisprudenza, in tali casi, tende ad escludere la presenza di un rapporto di agenzia (Cass. 3507/1986).
Il contratto si estingue alla scadenza del termine. Se il contratto è a tempo indeterminato è possibile recedere comunicandolo alla controparte con debito preavviso. Si precisa che laddove si continui a dare esecuzione ad un contratto a tempo determinato scaduto, questo si trasformerà in uno a tempo indeterminato. A seguito dell’estinzione, l’agente che abbia apportato nuovi clienti al preponente o incrementato sensibilmente le operazioni con la clientela preesistente avrà diritto ad un indennizzo, laddove la sua attività anteriore possa continuare ad apportargli vantaggi significativi e venga equitativamente valutata in base all’esistenza di patti di non concorrenza, alla perdita delle commissioni e alle altre circostanze ricorrenti.
- Le trasformazioni del contratto di agenzia
In Spagna la denominazione di agenzia che le parti hanno conferito al contratto non è, in linea generale, determinante ai fini della sua qualificazione giuridica. Prendendo in considerazione i concetti di autonomia e rischio possono delinearsi fattispecie differenti, che possono determinare il sorgere di diritti ed obblighi ulteriori da quelli previsti dal contratto di agenzia.
- Tribunal Supremo (la Corte di Cassazione spagnola), sentenze 5595/1983 e 2064/1984: La determinazione della natura lavorativa o meno di un rapporto non dipende dal nomen iuris del contratto, essendo competenza degli organi giudiziali valutare in concreto il reale contenuto obbligazionale al fine di determinarne la natura. Solo la realtà effettiva è in grado di dimostrare se il lavoro della persona venga prestato per conto altrui, retribuito in quanto tale e svolto all’interno dell’organizzazione e la direzione del preponente o dell’agente e se, inoltre, possa essere incluso in una relazione lavorativa speciale, propia di coloro che intervengono in operazioni commerciali per conto di uno o più preponenti senza assumersene il rischio.
- Tribunal Supremo (la Corte di Cassazione spagnola), sentenze 5631/1996 e 8177/1996: La caratteristica più peculiare di una relazione lavorativa resa per conto altrui, contro il contratto di agenzia, è la dipendenza dal preponente.
- Ley 12/1992, art. 2.2: Vi è una presunzione di dipendenza in quei casi in cui il soggetto non possa organizzare la sua attivitá professionale, né il tempo che dedichi ad essa, secondo i propri criteri.
Emerge, quindi, come sulla base del diverso grado di autonomia o di rischio attribuito dal preponente, si possano configurare o un vero e proprio agente, per l’appunto autonomo, o un rappresentante di commercio, che in quanto tale opera in via vincolata. In tali casi si applicherà lo Statuto dei Lavoratori spagnolo con significative conseguenze sul piano dei diritti del lavoratore, enumerati all’art. 4 dello stesso Statuto.
Occorre, infine, segnalare un’ulteriore normativa prevista per quei lavoratori autonomi economicamente dipendenti, i quali, per l’appunto, dipendono per almeno il 75% delle proprie entrate da un unico cliente. In tal caso, il lavoratore potrà sollecitare quest’ultimo affinché si formalizzi un contratto mediante una comunicazione e quindi godere del regime previsto dallo Statuto dei Lavoratori Autonomi.
L’ordinamento italiano, a sua volta, presenta significativi connotati di somiglianza con la normativa spagnola, in particolare sotto il punto di vista del rischio e dell’autonomia.
- 3507/1986: La discriminazione essenziale tra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato non è costituita dalla sottoposizione alle direttive altrui, che è elemento presente nell’uno e nell’altro rapporto, ma dal rischio, che è totalmente a carico dell’agente, con la conseguente inconfigurabilità di un rapporto di agenzia nel caso di prestazione di attività compensata con retribuzione fissa.
- 5867/1985: L’elemento essenziale e caratterizzante del rapporto di agenzia si sostanzia nella realizzazione da parte dell’agente di una attività economica organizzata, rivolta ad un risultato di lavoro che questi svolge autonomamente nell’interesse e per conto, ed eventualmente anche in nome, del preponente cui compete il limitato potere di impartire all’agente istruzioni generali di massima, oltre il diritto di pretendere ogni informazione utile per la valutazione della convenienza dei singoli affari, ricadendo il rischio economico e giuridico della attività suddetta esclusivamente sull’agente medesimo e differenziandosi perciò tale rapporto da quello di lavoro subordinato, del quale è elemento essenziale la prestazione di energie lavorative con soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e nell’ambito di una organizzazione di cui il rischio ed il risultato fanno capo esclusivamente a quest’ultimo, con conseguente irrilevanza, ai fini della riconduzione ad una determinata fattispecie, all’uno o all’altro rapporto, di elementi marginali quali l’orario di lavoro e l’appartenenza dei mezzi o strumenti di produzione all’una o all’altra delle parti contraenti.
Con riferimento invece ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti, è possibile tracciare una somiglianza con gli agenti monomandatari i quali agiscono per conto di un unico preponente e come tali godono di diritti aggiuntivi, dalla possibilitá di godere di un fisso provvigionale a gratifiche accessorie da parte del preponente. La qualifica di agente monomandatario comporta, in particolare, una maggiorazione dell’indennità in caso di patto di non concorrenza successivo.
Un breve accenno merita, infine, la figura, tutta italiana, del procacciatore di affari, simile all’agente salvo i caratteri della stabilità e della continuità che appartengono solo a quest’ultimo; si precisa peraltro che il procacciatore non ha un diritto di esclusiva e per il relativo contratto non è richiesta la forma scritta.
- Conclusioni
La fitta tela normativa che origina dalle diverse trasformazioni che un contratto di agenzia può subire traccia un quadro complesso in cui tale rapporto rischia di trasformarsi in una relazione di stampo lavorativo laddove vengano meno i caratteri del rischio e dell’autonomia dell’agente, con conseguente sottoposizione ad un regime normativo più garantista. Allo stesso modo occorre tener presente la possibilità di qualificare un agente come un lavoratore autonomo economicamente dipendente o un agente monomandatario laddove ricorrano le condizioni in precedenza riportate.
Significativa, in ogni caso, sembra essere la somiglianza tra gli ordinamenti italiano e spagnolo, i quali, a parte qualche lieve differenza, con riferimento in particolare alla regola della garanzia per l’insolvenza dei clienti, non ammessa in Italia, e del patto di non concorrenza, sembrano aver consolidato un orientamento giurisprudenziale. Emerge, comunque, la volontà di valutare caso per caso i vari contratti, rimettendo le decisioni in materia all’organo giurisdizionale di riferimento.