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Viaggia spesso all’estero per lavoro?
In tal caso, la informiamo che la normativa spagnola prevede un’esenzione per il lavoro svolto all’estero (art. 7, P della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche). In virtù di tale esenzione, i giorni di viaggio all’estero non sono presi in considerazione ai fini della determinazione del reddito da lavoro.
Quali requisiti devono essere soddisfatti per richiedere questa esenzione?
a) Il dipendente deve essere residente fiscale in Spagna e pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non possono beneficiare di questa esenzione i lavoratori per i quali si applica il regime fiscale speciale previsto dall’articolo 93 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.
b) Il lavoro dev’essere effettivamente svolto all’estero, ossia il contribuente deve recarsi fisicamente all’estero. Non è richiesto tuttavia che i viaggi all’estero siano prolungati o che si svolgano senza interruzioni.
c) Il beneficiario della trasferta o distacco deve essere la società o struttura non residente presso la quale il dipendente si reca. Tale società o struttura può essere anche una società facente parte dello stesso gruppo di quella spagnola.
È importante prendere in considerazione il tipo e le caratteristiche del lavoro svolto all’estero, al fine di provare il beneficio per la società non residente presso la quale viene effettuato il lavoro.
d) Nel territorio in cui si svolge il lavoro deve esistere un’imposta uguale o simile all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non può quindi trattarsi di un paradiso fiscale.
Quali altri aspetti dovrebbero essere presi in considerazione?
- Limite: L’importo massimo di reddito da lavoro che può essere oggetto di esenzione è di 60.100 euro all’anno.
- Questa esenzione è incompatibile con il regime di franchigia.
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