Con riferimento al contratto di distribuzione, uno dei temi più significativi e rilevanti a livello pratico concerne il calcolo dell’indennità che il preponente, al verificarsi di determinati presupposti, si vede obbligato a corrispondere al distributore.
I criteri che il Tribunal Supremo (la Corte di Cassazione spagnola) adotta per il suo riconoscimento variano a seconda che l’indennità sia dovuta per la clientela procurata dal distributore o per i danni e i pregiudizi da questo sofferti in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale.
Occorre precisare che, mentre in precedenza tali indennità venivano riconosciute in virtù dell’analogia tra il contratto di agenzia e il contratto di distribuzione, ad oggi questa assimilazione non opera più in via automatica.
Con riferimento all’indennità per clientela, se nel contratto di distribuzione non si prevede l’applicazione delle norme dettate per il contratto di agenzia, l’analogia tra i due tipi di contratto non opererà in via automatica: l’organo giudicante sarà chiamato a verificare che non vi sia inadempimento del distributore e che la sua posizione possa essere assimilata a quella di un agente; qualora non sussistano detti presupposti, si applicheranno i dettami del Código Civil che riconosce un’indennità per clientela in funzione del lucro cessante derivante dal mancato preavviso nella risoluzione del contratto. Cambiano, di conseguenza, i paramentri di calcolo: in caso di applicazione analogica delle norme sul contratto di agenzia, l’indennità per clientela verrà quantificata sulla base degli importi medi annuali percepiti negli anni precedenti dal distributore; mentre, per converso, il Código Civil riconosce un’indennità, appunto, per lucro cessante, come guadagni persi per il mancato preavviso nella risoluzione del contratto: il distributore infatti, da un lato, non potrà, in tempi ristretti, adattare le proprie risorse alla nuova situazione contingente e liquidare in maniera ordinata le relazioni penedenti, dall’altro non beneficerà più della propria clientela, ormai acquisita dal preponente.
Potrà, peraltro, essere riconosciuta un’ulteriore indennità per i danni e i pregiudizi sofferti dal distributore a seguito della cessazione del rapporto contrattuale; qualora non si applichi per analogia la disciplina sul contratto di agenzia che ammette un risarcimento per i costi, da questi sostenuti, non ammortizzati a causa di tale cessazione, si farà riferimento ai dettami del Código Civil, che riconosce un’indennità per costi strutturali, nel senso di perdite subite o danni emergenti, che il distributore avrebbe potuto evitare se vi fosse stato un debito preavviso nella risoluzione del contratto.
Occorre sottolineare che in ogni caso le parti potranno prevedere esplicitamente nel contratto una clausola di esclusione dell’applicazione in via analogica delle norme sul contratto di agenzia.
Un’ultima precisazione concerne il concetto di debito preavviso in quanto costituisce un elemento essenziale nella valutazione dell’indennità da corrispondere. In linea di massima viene calcolato dal giudice tenendo in considerazione un criterio in particolare: questo sarà pari ad un mese per ogni anno di vigenza del contratto fino ad un massimo di sei mesi e ad un minimo di un mese nel caso in cui il contratto abbia durata inferiore ad un anno, fermo restando che lo stesso organo giudicante potrà valutare la congruità del suddetto preavviso in base alle circostanze concrete del caso.