L’obbligo di identificare i soci nell’atto di liquidazione di una SRL in Spagna
La Risoluzione del 26 settembre 2023, emessa dalla Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica spagnola (Dirección General de Seguridad Júridfica – “DGSJFP”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 1 novembre 2023, stabilisce che, ai fini dell’iscrizione della liquidazione e dell’estinzione di una SRL, è sempre obbligatorio identificare i soci nell’atto notarile di liquidazione, anche se la quota da liquidare a questi ultimi è pari a zero, per assenza di patrimonio da distribuire. Ciò, perché in proporzione alla quota di ciascuno nella liquidazione saranno distribuiti sia l’attivo, sia il successivo passivo.
Il Registro competente ha rigettato l’iscrizione di un atto di liquidazione ed estinzione di una SRL, per l’omessa identificazione dei soci, considerando che ciò è contrario all’articolo 395 della Legge sulle Società di Capitali (“LSC”) e agli articoli 38 e 247 del Regolamento del Registro delle Imprese (Reglamento del Registro Mercantil – “RRM”).
Il notaio che ha formalizzato l’atto ha presentato ricorso in via amministrativa sostenendo quanto segue: (i) se, come risulta dal bilancio, la società non ha patrimonio da liquidare, non è necessario identificare i soci; (ii) che, per quanto riguarda la responsabilità per il successivo passivo, i soci rispondono fino al limite della loro quota di liquidazione; (iii) che i creditori non possono azionare il loro credito contro i soci, ma solo contro i liquidatori o gli amministratori.
Tuttavia la “DGSJFP” ha respinto il ricorso, specificando che la normativa risponde a una logica non legata all’esistenza di un utile distribuibile, e affermando quindi che la necessità di identificare i soci sussiste anche quando la quota di liquidazione è pari a zero. L’identificazione dei soci, dunque, non è condizionata alla sussistenza di un utile distribuibile, ma all’esistenza di una quota di liquidazione, la quale esiste sempre perché, salvo disposizioni statutarie speciali contrarie, è equivalente alla proporzione nel capitale di ciascun socio (articolo 392.1 della LSC).
La “DGSJFP” sostiene inoltre che la quota di liquidazione non deve essere confusa con il conferimento dell’attivo ed esprime i diritti astratti di ciascun socio nell’utile distribuibile, che può esistere o meno. È quindi evidente che la posizione di ciascun socio deve essere perfettamente determinata, sia facendo riferimento alla sua partecipazione nel capitale sociale, sia in base a quanto prevede lo statuto.
In conclusione, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno assegnazione attuale dell’attivo a ciascun socio, è obbligatorio (in particolare, ai sensi degli articoli 398.1 e 399.1 della LSC) identificare ciascun socio e la rispettiva quota astratta che questi ha nell’utile distribuibile.
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