La nuova legge sulle start-up in Spagna

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La nuova legge sulle start-up in Spagna

La Spagna ha creato un sistema fiscale attraente per le Start-up, i nomadi digitali e gli stranieri che si trasferiscono in Spagna per lavorare in settori emergenti: in questo articolo si illustrano le principali novità

Vi informiamo che il 22 dicembre 2022 è stata pubblicata la nuova legge 28/2022, la quale prevede misure di promozione delle start-up, nonché benefici a favore degli stranieri che si trasferiscono in Spagna a lavorare.

Prima di analizzare quali siano le principali novità fiscali, è necessario definire quali sono i requisiti che deve avere un’azienda per essere considerata una start-up:

  • La società deve essere di nuova costituzione, o costituita da meno di 5 anni (7 anni per le imprese del settore biotecnologico, energetico, industriale, nonché di altri settori strategici o che abbiano sviluppato una tecnologia propria, progettata interamente in Spagna).
  • Non essere stata oggetto di operazioni di ristrutturazione.
  • Non distribuire o aver distribuito dividendi.
  • Non essere quotata in mercati regolamentati.
  • Aver Il 60% del personale con contratto di lavoro in Spagna.
  • Sviluppare un progetto imprenditoriale innovativo con un modello di business con elevate capacità di crescita (cd negocio escalable).

Le aziende che vogliono usufruire dei benefici previsti dalla legge delle start-up dovranno depositare una richiesta all’ istituto ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.E., S.A.), affinché questo certifichi che si tratta di un progetto imprenditoriale innovativo, con il modello di business di cui sopra.

L’ENISA avrà a disposizione un periodo di 3 mesi per valutare il progetto, trascorsi i quali senza che venga emessa una decisione, la domanda si considera approvata con silenzio amministrativo positivo, e sarà sufficiente l’iscrizione della società presso il Registro del Commercio come start-up.

Le start-up perderanno il diritto di godere dei benefici previsti dalla Legge qualora si verificasse una delle seguenti ipotesi: vengono meno alcuni dei requisiti di ci sopra, per estinzione, per il trascorso di 5/7 anni dalla costituzione, acquisizione da parta un’altra società non start-up, il fatturato annuo della società supera il valore di dieci milioni di euro, svolgimento di un’attività che genera danni significativi all’ambiente, oppure per condanna passata in giudicato nei confronti di soci titolari, direttamente o indirettamente, di almeno il 5% del capitale sociale o degli amministratori della società.

Le principali novità fiscali previste dalla legge sono le seguenti:

  1. Novità sull’imposta sul reddito delle società
  • Riduzione dell’aliquota fiscale al 15% per le start-up durante il primo esercizio impositivo in cui la società ottiene profitti e per i tre anni successivi (per un periodo massimo di 4 anni).
  • Differimento dell’imposta sul reddito delle società (di dodici mesi nel primo anno e sei mesi nel secondo) senza che siano richieste garanzie e o interessi di mora, durante i primi due anni fiscali in cui la base imponibile è positiva
  • Le società emergenti non saranno obbligate ad effettuare i pagamenti frazionati nei primi due esercizi fiscali in cui il reddito imponibile è positivo.
  1. Novità sull’imposta sul reddito delle persone fisiche
  • Il conferimento di azioni o partecipazioni delle start-up ai dipendenti delle stesse (cd “stock option”), a partire dal 1° gennaio 2023, godrà dei seguenti benefici fiscali:
    • Esenzione di 50.000 euro (l’importo dell’esenzione passa da 12.000 a 50.000 euro).
    • Il valore delle suddette azioni o partecipazioni corrisponderà a quello attribuitogli nell’ultimo aumento del capitale (purché dell’esercizio anteriore) da parte di un terzo indipendente o, in mancanza, al valore di mercato al momento della consegna al dipendente.
    • Per rendite da azioni che eccedano i 50.000 euro, in determinate circostanze è prevista la possibilità di differire l’attribuzione delle rendite
    • Non sarà necessario che l’attribuzione sia fatta a parità di condizioni per tutti i dipendenti dell’azienda (né a livello di gruppo di sottogruppo aziendale).
  • Dal 1° gennaio 2023, si migliorano le condizioni di deducibilità degli investimenti in start-up nei seguenti termini:
    • L’ aliquota deducibile si incrementa dal 30% al 50%, così come la base massima da 60.000 a 100.000 euro.
    • Il periodo per la sottoscrizione di azioni o partecipazioni passa dai tre ai cinque anni, che si contano a partire dalla costituzione della società (e fino a sette anni per alcune categorie di start-up).
  • Al fine di attrarre talenti in Spagna, il regime fiscale speciale applicabile ai lavoratori stranieri in territorio spagnolo (comunemente chiamata Ley Beckham) viene modificato nei seguenti termini:
    • E’ più facile accedervi in quanto il requisito di non residenza in Spagna nei 10 anni prima del distacco si riduce ai 5 anni
    • I motivi che danno diritto all’applicazione della Legge Beckham si estendono a:
      • Lavoratori che si trasferiscono in Spagna per lavorare a distanza (smart-working) per aziende straniere. Tale circostanza si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori in possesso del visto di smart-working internazionale ai sensi dalla Legge 14/2013.
      • Gli amministratori delle start-up, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione nel capitale sociale (ad eccezione delle entità patrimoniali).
      • Le persone che svolgono un’attività economica imprenditoriale in Spagna, ai sensi dell’art. 70 della Legge 14/2013.
      • Professionisti altamente qualificati che forniscono servizi a imprese emergenti o che svolgono attività di formazione, ricerca, sviluppo e innovazione, ricevendo una remunerazione che rappresenta più del 40% del reddito totale.

Il regime speciale è esteso al coniuge del lavoratore distaccato, al genitore dei suoi figli, nonché ai figli con meno di 25 anni, o di qualsiasi età in caso di disabilità.

La suddetta norma entra in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è retroattiva in caso di distacchi nel 2022.

  • Si regola la tassazione del “carried interest” (reddito ottenuto dalla gestione di fondi legati all’imprenditorialità, all’innovazione e allo sviluppo dell’attività economica), con effetto a partire dal 1° gennaio 2023.
  • Saranno considerati come reddito da lavoro.
  • Solo il 50% dell’ammontare del suddetto reddito sarà incluso nella base imponibile, senza che siano applicabili esenzioni o riduzioni, qualora vengano soddisfatti determinati requisiti.

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