Medidas urgentes en materia económica y social. Real Decreto-Ley 20/2022.

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Novità normative in Spagna: Misure d’urgenza in campo economico e sociale introdotte dal Real Decreto Ley (RDL) 20/2022

Il 28 dicembre 2022, in Spagna, è entrato in vigore il RDL 20/2022 che comprende, tra varie disposizioni, alcune misure urgenti in ambito fiscale.

È possibile consultare il testo completo del RDL al seguente link: Consultare

Si sottolinea che il RDL 20/22 prevede un ampio spettro di novità normative che esporremo nelle prossime circolari; in questa nota informativa si indicano le misure più urgenti che devono essere applicate dal 1 gennaio e che riguardano l’IVA sui prodotti alimentari:

Articolo 72.2 (in vigore dal 1° gennaio 2023 e vigente fino al 30 giugno 2023)

  1. L’aliquota dell’IVA del 5% si applica alle vendite, alle importazioni e agli acquisti intracomunitari dei seguenti prodotti:
  2. a) Oli di oliva e di semi.
  3. b) Prodotti a base di pasta.

L’aliquota del supplemento di equivalenza applicabile a queste transazioni è pari allo 0,625%.

Nel caso in cui il tasso di inflazione del marzo 2023 fosse inferiore a quello del 5,5%, dal 1 maggio 2023 l’aliquota fiscale applicabile sarà del 10% e l’aliquota del supplemento di equivalenza applicabile a queste transazioni sarà pari all’1,4%.

  1. L’aliquota dello 0 per cento dell’imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni, alle importazioni e agli acquisti intracomunitari dei seguenti prodotti:

(a) Pane comune, pasta di pane comune congelata e pane comune congelato destinato esclusivamente alla produzione di pane comune.

(b) farina per panificazione

  1. c) I seguenti tipi di latte prodotti da qualsiasi specie animale: naturale, certificato, pastorizzato, concentrato, scremato, sterilizzato, UHT, evaporato e in polvere.

(d) formaggi

(e) Uova.

  1. f) frutta, verdura, legumi, tuberi e cereali, che abbiano la qualifica di prodotti naturali in conformità con il Codice alimentare e le disposizioni emanate per il suo sviluppo.

L’aliquota del supplemento di equivalenza applicabile a queste operazioni è pari allo 0%.

Nel caso in cui il tasso di inflazione del marzo 2023 fosse inferiore a quello del 5,5%, dal 1 maggio 2023 l’aliquota fiscale applicabile sarà del 4% mentre l’aliquota del supplemento di equivalenza applicabile a queste transazioni sarà pari allo 0,5%.

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