Successioni Transfrontaliere tra Italia e Spagna: quale legge si applica?

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Successioni Transfrontaliere tra Italia e Spagna: quale legge si applica?

Con l’aumentare della mobilità delle persone all’interno dell’Unione Europea, la questione della successione transfrontaliera è diventata sempre più rilevante e, in particolare, la determinazione della legge applicabile.

Un esempio paradigmatico di questa complessità è rappresentato dai vari cittadini italiani che lavorano in Spagna e viceversa. Si immagini uno scenario in cui un cittadino italiano, trasferitosi per lavoro in Spagna, abbia un coniuge italiano che risiede in Italia; non hanno figli ma i genitori sono in vita. Nel caso in cui questi decedesse senza lasciare testamento, la legge applicabile a questa successione può avere implicazioni molto significative: in Italia, infatti, la moglie avrebbe diritto a 2/3 dell’eredità, mentre in Spagna avrà diritto all’usufrutto di metà dell’eredità. È superfluo dire che la determinazione della legge applicabile in casi simili può avere conseguenze di notevole portata.

Il Regolamento Europeo sulle Successioni n. 650/2012, entrato in vigore nel 2015, ha introdotto un quadro giuridico uniforme per affrontare tali situazioni complesse, stabilendo regole chiare sulla legge applicabile alle successioni in ambito europeo successive al 17 agosto 2015 e semplificando le procedure di eredità in contesti internazionali.

In particolare, il Reglamento prevede, come criterio fondamentale per la determinazione della legge applicabile, quello della residenza abituale del defunto al momento della morte.

Tuttavia, questo criterio non coincide necessariamente con la residenza fiscale o anagrafica, implicando una prima complessità nella valutazione. Il preambolo del Regolamento sottolinea infatti l’importanza di una valutazione completa delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte, considerando elementi come la durata e la regolarità del soggiorno nel paese di residenza, nonché le condizioni e i motivi che hanno determinato tale residenza.

In situazioni eccezionali, ad esempio qualora il defunto si sia trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente vicino alla sua morte, e tutte le circostanze del caso indichino che aveva legami manifestamente più stretti con un altro Stato, l’auorità competente può concludere che la legge applicabile alla successione non dovrebbe essere quella dello Stato di residenza abituale del defunto, ma quella dello Stato con cui il defunto aveva legami manifestamente più stretti.

Nel caso di cui sopra, gli ascendenti potrebbero aprire senza difficoltà la successione in Spagna, mentre la moglie dovrebbe rapidamente rivolgersi al notaio italiano, presentando documenti che provino in modo fondato la sussistenza dell’eccezione di cui sopra.

È importante altresì sottolineare che il regolamento consente ai cittadini di scegliere, per testamento, la legge dello Stato membro di cui hanno la nazionalità per disciplinare la successione. Quest’opzione offre una certa flessibilità e consente alle persone di adattare le disposizioni della propria eredità alle loro esigenze e preferenze personali. In questo caso, se il de cuius avesse voluto beneficiare sua moglie, avrebbe optato per la legge italiana.

Le disposizioni del Regolamento possono sembrare in contrasto con la normativa italiana; infatti, mentre la Legge 218/1995 privilegia il criterio della nazionalità, il Regolamento europeo pone l’accento sulla residenza abituale. Tuttavia, la normativa italiana riconosce la preminenza del diritto internazionale sul diritto interno.

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